Le disposizioni per la commercializzazione delle uova di gallina sono stabilite dall’articolo 116 del regolamento (CE) 1234/07 e dal regolamento (CE) 589/08, che stabilisce le norme di applicazione. La normativa europea è stata recepita dall’Italia con il decreto ministeriale dell’11 dicembre 2009 “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) 1234/2007 del Consiglio e 589/2008 della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267“, che, all’articolo 2, stabilisce:
«Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dell’allegato XIV, Sezione A.I.2, del regolamento (CE) 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione o
b) nell’ambito della “Regione di produzione”, in un “mercato pubblico locale” o nella “vendita porta a porta”.
In tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Le uova di cui al presente comma, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell’allegato XIV, Sezione A.III.3, del regolamento (CE) 1234/2007, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta”.
Quindi, venendo alla domanda, l’obbligo di stampigliatura delle uova, con il solo codice del produttore, sussiste solo per gli allevamenti superiori alle 50 ovaiole, mentre il nome e l’indirizzo del produttore devono essere comunicati all’acquirente anche in questo caso.
Si precisa che il codice del produttore contiene un’indicazione relativa al metodo di allevamento (1: all’aperto, 2: a terra, 3: in gabbie, 0: produzione biologica) oltre a un identificativo univoco dell’allevamento.
