Attualmente il settore delle uova di gallina da consumo non ha una disciplina organica di riferimento: è regolamentato da più norme, alcune con valenza commerciale, altre con valenza sanitaria.
In relazione al quesito posto è possibile, comunque, fare riferimento a:
· il regolamento (CE) 1234/2007, relativo all’Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
· il regolamento (CE) 589/2008, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione relative alle uova;
· il decreto 11 dicembre 2009 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, «che stabilisce le modalità di applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) 1234/2007 e 589/2008 e del decreto legislativo 29 luglio 2003 n. 267».
Nell’ambito di tali disposizioni, sono state previste regole specifiche per i produttori agricoli che vendono le uova direttamente al consumatore finale nella propria azienda o su aree pubbliche. In pratica, l’allevatore non è completamente libero di organizzare la vendita come vuole, ma deve osservare le poche regole che gli sono imposte, in applicazione del diritto comunitario.
Anzitutto, l’allegato XIV, parte A, punto I.2, del regolamento (CE) 1234/2007 prevede che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi regolamentari le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale. In Italia detto esonero è stato deciso dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
La vendita delle uova, in questo caso, è consentita nel luogo di produzione o nell’ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta.
Per “regione di produzione” si intende non la regione come identità geografico-politica, ma un’area territoriale (zona) compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.
Fatta questa premessa, vediamo ora gli adempimenti in materia di vendita allo stato sfuso delle uova. Va anzitutto precisato che le uova vendute in un mercato pubblico «devono essere marchiate con il codice del produttore (allegato XIV, parte A, punto III.3, del regolamento (CE) 1234/2007), ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano esposti nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta».
Le altre informazioni, riportate nell’articolo 16 del regolamento (CE) 589/2008, che ha come titolo “Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse”, sono:
· la categoria di qualità: in genere si tratta della categoria A o extra;
· la categoria di peso: detta categoria è rilevabile all’articolo 4 del regolamento (CE) 589/2008;
· un’indicazione del metodo di allevamento equivalente a quello di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
· una spiegazione del significato del codice del produttore;
· il termine minimo di conservazione, stabilito in 28 giorni a decorrere dalla data di deposizione.
Tali indicazioni devono essere riportate in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili, insieme alla data di deposizione.
Importante è notare, infine, che è anche previsto un sistema di deroghe dagli obblighi su tali norme di commercializzazione, stabilite in relazione ai volumi di produzione dell’allevamento:
· allevamenti fino a 50 galline ovaiole (allevamenti ad uso privato con vendita occasionale) – Le uova, se vendute direttamente al consumatore dal produttore sul luogo di produzione o sulle aree pubbliche, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione. Può non essere indicato il codice del produttore, se, sul cartello, ne figurano in chiaro il nome e l’indirizzo. Non è, altresì, richiesta la classificazione di categoria e di peso. Devono, tuttavia, essere stoccate in un deposito idoneo, nel rispetto della normativa sanitaria, in attesa della vendita. L’allevamento deve essere registrato al Servizio Veterinario competente. L’Asl registra l’allevamento alla Banca dati nazionale, assegnando il codice aziendale. Allo Sportello Unico per le Attività produttive (Suap) del Comune ove si intende vendere va presentata la comunicazione di inizio attività di commercio competente per territorio;
· allevamenti aventi più di 50 galline ovaiole fino a 250 – Le uova sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione se vendute direttamente al consumatore dal produttore sul luogo di produzione o sulle aree pubbliche, come nel caso precedente. Le uova vendute su aree pubbliche devono essere marchiate con il codice del produttore. La registrazione al Servizio Veterinario è richiesta come nel caso precedente, ma nell’istanza va precisata la tipologia di allevamento (ad esempio, biologico, all’aperto). Non è richiesta la classificazione di categoria e di peso;
· allevamenti aventi oltre 250 galline ovaiole – È previsto l’obbligo di un centro di imballaggio riconosciuto a norma del regolamento (CE) 853/2004. Le uova, a questo punto, vengono imballate e riportano le indicazioni previste per tale tipologia di prodotti prima di essere avviate alla vendita.
