I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, quindi sfusi, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti Dop e Igp.
Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
Per quanto riguarda le informazioni da fornire ai consumatori tramite cartello, ovvero altro sistema anche digitale, le stesse sono contenute nell’articolo 19 (vendita dei prodotti non preimballati) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

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