La vendita di gelati su mezzi mobili e autonegozi è consentita a condizione che questi siano preventivamente prodotti presso laboratori regolarmente autorizzati e che subiscano sull’autonegozio solo il mantenimento alla temperatura dovuta e le operazioni relative all’approntamento e presentazione. I gelati possono essere venduti sia in confezione originale e sigillata, sia sfusi in coni o bicchierini a perdere.
I possessori dei veicoli utilizzati per la vendita ambulante dei gelati potranno presentare Dia/Scia all’opportuna autorità competente, nella quale comunicheranno la tipologia di attività e dovranno rispettare i requisiti di igiene per le aziende alimentari stabiliti dal reg. CE 852/04.
Dovrà, pertanto, essere predisposto un Manuale di autocontrollo che riporti tutte le procedure adottate dall’azienda per gestire i pericoli e garantire la sicurezza dei prodotti alimentari venduti ed è necessario che il titolare dell’attività e tutti gli addetti alla vendita ricevano una formazione in materia d’igiene alimentare.
L’operatore del settore alimentare dovrà, inoltre, mettere in atto un’adeguata procedura di rintracciabilità, che gli consenta di ottemperare al reg. CE 178/02, individuando tutte le imprese che abbiano fornito i prodotti alimentari.

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