Per quanto riguarda la vendita e la distribuzione dei gelati e dei semifreddi, che secondo il d.lgs. 110/92 non sono considerati alimenti surgelati, non vi è alcun obbligo di registrazione in continuo delle temperature. Questa, infatti, è obbligatoria solo per gli alimenti surgelati, secondo il reg. (CE) 37/2005. Secondo l’articolo 2 di tale regolamento, i mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono dotarsi di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell’aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo