Vendita di alimenti con automezzo refrigerato

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Sono un veterinario, operante in Area B. Qualche settimana addietro ci è pervenuta una Dia post-primaria per lo svolgimento della seguente attività: …

L’operatore del settore alimentare deve anzitutto essere registrato ai sensi del reg. CE 852/2004, non solo in relazione all’attività di trasporto, ma anche a quella di “trading” (vedi nota del Ministero della Salute 41148-P del 10 dicembre 2012).
Nella situazione descritta il veicolo si qualifica come “deposito” nelle fasi di sosta. Ad esempio, quando il mezzo, a seguito della raccolta degli alimenti, rimane fermo per alcune ore o una notte intera prima della partenza e viene perciò collegato alla rete elettrica.
Nondimeno, per inquadrare correttamente l’automezzo in deposito-frigo bisogna mettere a punto una serie di presidi. Anzitutto un datalogger per registrare la temperatura nel vano, ma anche un piano di sanificazione verificato dall’Asl con tamponi, e altro ancora.
Di conseguenza – se pure in assenza di un esplicito divieto – si ritiene che l’eventuale riconoscimento del veicolo per attività di stoccaggio non possa prescindere dalla verifica dei succitati dispositivi e procedure.

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