Vendita al banco di prodotti preconfezionati da terzi “manomessiâ€? e indicazione della data di scadenza

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Un’azienda che, dopo aver rotto le confezioni originali, vende al banco prodotti di gastronomia preconfezionati da terzi, quale data di scadenza dovrebbe apporvi, …

Il distributore che manometta le confezioni di alimenti ricevuti dal fornitore ai fini della vendita al banco e successivo incarto (come pure nei casi di porzionatura e ri-confezionamento) deve predisporre idonee procedure di autocontrollo. Tali procedure comprendono sia l’applicazione delle buone prassi igieniche, sia l’Haccp. Particolare attenzione va dedicata ai rischi di contaminazione fisica da ingredienti allergenici, oltreché a quelli microbiologici. Questi ultimi vanno, in particolare, considerati ai fini della determinazione dei tempi di utilizzabilità del prodotto a seguito dell’apertura e del termine di conservazione dell’alimento. Tali determinazioni sono affidate alla responsabile scelta dell’operatore.
I relativi riferimenti normativi sono i regolamenti (CE) 178/02, 852/04, 853/04 e 2073/05.

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