Le attività di produzione di alimenti che non
rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti
del pacchetto igiene sono riferibili a:
a)
produzione primaria per uso privato domestico;
b) preparazione, manipolazione e conservazione
domestica di alimenti destinati al consumo privato
domestico; c) fornitura diretta di piccoli quantitativi
di prodotti primari dal produttore al consumatore
finale o a dettaglianti locali che forniscono
direttamente il consumatore finale.
Relativamente a questo punto, per vendita diretta
di piccoli quantitativi di prodotti primari in
conformità con i regolamenti 852/2004 e
853/2004, si intende la cessione occasionale o
su richiesta del consumatore finale o dell’esercente
un esercizio al commercio al dettaglio, di
prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa, a
condizione che tale attività sia marginale rispetto
all’attività principale (vedi definizione di attività
marginale riportata più avanti).
• Pescatore: qualsiasi persona che esercita la
pesca professionale a bordo di un peschereccio
in attività, quale riconosciuta dallo Stato
membro.
• Pescato: prodotti della pesca in mare.
• Prodotti della pesca: tutti gli animali marini o
di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi
bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e
gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi,
rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte
le forme, parti e prodotti commestibili di
tali animali.
• Prodotti primari: i prodotti della produzione
primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento,
della caccia e della pesca.
• Prodotti ittici: i prodotti della pesca (pesci,
crostacei e i molluschi cefalopodi) e i molluschi
bivalvi e gasteropodi.
• Produzione primaria: in generale, tutte le fasi
della produzione, dell’allevamento o della
coltivazione dei prodotti primari, compresi il
raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica
precedente la macellazione e comprese
la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti
selvatici.
Per quanto riguarda la cessione diretta al consumatore,
per quantitativi non superiori a 100 kg
barca/giorno, il decreto Mipaaf del 6 dicembre
2010 è finalizzato a promuovere la rilevazione
della consistenza della pesca sportiva e ricreativa
in mare. La comunicazione, anche attraverso
l’ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa
e le associazioni di pesca professionale,
prevede di fornire alcune informazioni molto
semplici, le generalità, il tipo di pesca praticato,
le Regioni in cui si pratica questa attività. L’attestato
dell’avvenuta comunicazione funzionerà
da titolo per l’esercizio della pesca. Chi non avrà
fatto la comunicazione, se soggetto a controlli,
dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro
dieci giorni per non incorrere in sanzioni.
