Il regolamento (CE) 852/2004, nell’allegato II, relativo ai requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, al capitolo IV, tratta della tipologia di trasporto di alimenti citata nella fattispecie del quesito. Tale capitolo non prende in considerazione l’obbligo di possedere una certificazione Atp.
Tale certificazione deve ovviamente essere presente e valida laddove vengano utilizzati per il trasporto mezzi certificati Atp.
L’obiettivo che si pone il regolamento (CE) 852/2004 è che il rispetto del mantenimento della catena del freddo venga mantenuto anche tramite contenitori ovvero celle frigorifere mobili non coibentate e non certificate Atp.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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