Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, tramite il Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare e della Pesca della Direzione generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, ha chiarito – con circolare prot. n. 25798 del 12 dicembre 2014 sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici, ai sensi dei regolamenti comunitari 1224/2009, 404/2011 e 1379/2013, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011 – che le informazioni previste dall’articolo 58 del regolamento (CE) 1224/2009, modificato ed integrato dagli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) 1379/2013, potranno essere rese disponibili attraverso un documento commerciale che accompagni fisicamente la partita relativa a tali prodotti, a condizione che sia apposto sulla partita stessa almeno il suo numero di identificazione.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo