Il termine minimo di conservazione (o in sua alternativa, per i prodotti rapidamente deperibili, la data di scadenza) vale anzitutto a esprimere il periodo entro cui l’alimento può venire consumato in condizioni di sicurezza e mantenimento delle qualità organolettiche originarie.
La sua determinazione ricade nella responsabile scelta del produttore, nell’ambito dell’autocontrollo, e rileva anche ai fini della valutazione del rischio relativo all’alimento (ai sensi del reg. (CE) 178/02). A valle della produzione originaria, in linea teorica è possibile rivalutare la durabilità del prodotto indicata dal fornitore, ai fini di sue successive lavorazioni.
La rivalutazione del periodo di conservabilità del prodotto deve venire compiuta con estrema cautela, nel rispetto di apposite procedure che tengano conto di tutti gli elementi di rilievo ai fini della sicurezza alimentare. E comporta di fatto un trasferimento di responsabilità, per gli aspetti che ne concernono, dal produttore originario al successivo trasformatore.
La rideterminazione del c.d. termine minimo di conservazione o data di scadenza è invece illegittima, a modesto avviso di chi scrive, quando il prodotto sia destinato alla distribuzione al consumatore finale o alle collettività (a quest’ultimo assimilate). In ragione del divieto introdotto dal reg. (UE) 1169/11, all’articolo 8.4, di sottrarre o modificare le informazioni ricevute dal fornitore quando ciò possa comportare una riduzione del livello di tutela del consumatore o comunque influenzare la sua scelta d’acquisto.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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