Per macelli di piccole dimensioni si intendono gli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata che, antecedentemente all’entrata in vigore del reg. CE 853/2004, erano autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. 286/94, dell’articolo 13 del d.p.r. 495/97 e del d.lgs. 559/92.
Attualmente, tali piccoli macelli, a ridotta capacita produttiva, in conformità a quanto stabilito dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 31 maggio 2007, sono stati riconosciuti, tramite deroghe, con provvedimenti regionali.
In tali macelli la capacità di macellazione viene definita come «limite produttivo giornaliero massimo», espresso in Ugb, ed è stabilita dal competente Servizio veterinario. Di norma, in tali impianti è stata confermata la precedente capacità produttiva autorizzata con le norme previgenti, sopracitate, al reg. CE 853/2004.
Per gli stabilimenti in cui si producono carne macinata e preparazioni a base di carne, la piccola quantità viene stabilita dall’autorità sanitaria locale, che può, pertanto, eventualmente autorizzare la fattispecie di esenzione esposta nel quesito.

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