Sottoprodotti e registro di carico/scarico

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In un deposito ittico CE, l’organo di controllo chiede all’OSA di esibire, oltre al contratto stipulato con una ditta specializzata per ritiro sottoprodotti di …

L’attuale normativa, relativa al quesito posto, è regolamentata dal reg. CE 1069/2009 e dall’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali sul documento recante: «Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano».
In particolare, il sopradescritto accordo all’articolo 9 descrive le fattispecie per le quali il registro delle partite (registro di carico/scarico) non è obbligatorio, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è conforme, da un punto di vista legislativo, conservare solo i documenti commerciali di trasporto dei sottoprodotti, non compilando il registro delle partite, a condizione che l’attività di produzione del rifiuto ricada nelle fattispecie sopracitate. In caso contrario, il registro delle partite risulta obbligatorio.

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