Somministrazione di grappe fatte in casa

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Alcuni ristoranti ed alberghi producono grappe aromatizzate fatte in casa da offrire ai clienti. È consentito?

La pratica di produrre grappe aromatizzate è consentita in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l’accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela (d.lgs. 504/95, capo III, sez. I).
Tale produzione solleva, però, diverse problematiche.
Innanzitutto, per garantire un prodotto sicuro sotto il profilo igienico-sanitario è necessario che la produzione avvenga in locali che rispettino i requisiti strutturali e igienici richiesti dalla normativa del settore alimentare e che la lavorazione avvenga nel rispetto delle buone pratiche di lavorazione e delle buone norme igieniche. È necessario, inoltre, effettuare una notifica alla ASL di competenza e la redazione di un Manuale di Aautocontrollo che riporti tale preparazione.
C’è da tener presente, infine, che la tipologia di sostanze che possono essere aggiunte al fine di aromatizzare la “grappa” è stabilita dal reg. CE 110/2008 e che le uniche (sostanze) consentite sono piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro part. L’avvenuta aromatizzazione e la sua tipologia devono figurare nella denominazione della grappa; pertanto, non può essere mantenuta l’etichetta originale della grappa acquistata (verrebbe commesso un illecito in quanto il contenuto non corrisponderebbe più all’etichetta), ma si deve provvedere ad apporre un’etichetta riportante la denominazione del prodotto e la tipologia di aromatizzazione.

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