Formalmente la procedura seguita non è corretta rispetto a quanto prescritto dal regolamento (CE) 1069/2009. Per essere correttamente effettuata, infatti, dovrebbe essere integrata con adempimenti formali e requisiti che sono impraticabili nel quesito posto per i seguenti motivi:
· mancanza dei documenti commerciali per il trasporto dei materiali di categoria 3 dalla macelleria 1 alla macelleria 1 bis (la macelleria 1, dunque, non detenendo nessun documento commerciale non è in regola);
. il mezzo o contenitore che trasporta i sottoprodotti di origine alimentare dalla macelleria 1 alla macelleria 1 bis deve essere identificato con un cartello idoneo, provvisto di numerazione progressiva assegnata dal Servizio Veterinario e “scortato”, durante il trasporto, dai documenti commerciali sopracitati.
Si precisa, però, che, se la quantità di sottoprodotti di origine alimentare prodotti dalla macelleria 1 sono in quantità limitata, può essere richiesto, alla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, tramite gli Uffici comunali competenti, di poter assimilare tali sottoprodotti ai rifiuti urbani e, pertanto, poterli smaltire, tramite la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, non come materiale di categoria 3, ma, appunto, come rifiuti urbani.
