Sì all’indicazione ‘super frutta’, ma solo se accompagnata da un claim salutistico autorizzato

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Sulla confezione di un prodotto preimballato sono riportate le seguenti indicazioni:

· sul fronte, “SUPER FRUTTA (il segreto per vivere super)”;

I termini “superfood”, “superfruit” e le relative traduzioni italiane, “super cibo” e “super frutto” sono neologismi diffusi nell’ambito del marketing alimentare, utilizzati, in modo generico, per indicare tutti i prodotti particolarmente ricchi di proprietà benefiche per l’organismo.

L’utilizzo di tali descrittori nell’etichettatura dei prodotti alimentari potrebbe subire limitazioni laddove venisse ricondotto alla disciplina dell’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) 1924/2006, riguardante le indicazioni sulla salute “generiche”, ossia, quelle indicazioni facenti «riferimento a benefici generali e non specifici […] per la buona salute complessiva».

In particolare, secondo quanto previsto dalla norma – volta a garantire un’informazione chiara e non fuorviante al consumatore – le indicazioni “generiche” possono essere impiegate solo se accompagnate da un’indicazione sulla salute “specifica”, previamente autorizzata ai sensi degli articoli 13 o 14 del regolamento (come ad esempio: “La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario”).

In realtà, sino ad oggi, non risulta che le autorità competenti italiane abbiano sollevato contestazioni sull’uso dei termini “super frutti” o similari, tanto meno sulla base del regolamento (CE) 1924/2006.

Al contrario, con la recente pronuncia n. 69 del 10 novembre 2017, il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria (Iap) ha espressamente escluso che la definizione “superfood” costituisca un’indicazione “generica” sulla salute, trattandosi di un termine non ancora dotato di significato preciso nella lingua italiana e che, pertanto, può essere inteso dal consumatore medio come parole genericamente elogiative.

Non va trascurato, al riguardo, che nessuno dei neologismi sopra citati è stato sinora riconosciuto nei vocabolari italiani.

Ciò nonostante, preso atto che “super frutta” ed i termini analoghi sono utilizzati al preciso scopo di evidenziare l’apporto di benefici per la salute ed il benessere del consumatore, a parere di chi scrive è probabile che, nel prossimo futuro, essi vengano ricondotti a pieno titolo nella categoria delle indicazioni “generiche” sulla salute di cui all’articolo 10, comma 3, sopra citato. Con il conseguente obbligo di accompagnarli, nell’etichettatura, ad un’indicazione sulla salute “specifica”.

Si rileva, del resto, che nel Regno Unito – dove l’uso dei descrittori in esame si è diffuso prima e più ampiamente rispetto all’Italia – la Guidance on Nutrition and Health Claims on Foods, predisposta nel 2013 dalle autorità governative per l’applicazione del regolamento (CE) 1924/2006, ha già esplicitamente confermato l’assoggettamento del termine “superfood” alla disciplina restrittiva di cui sopra.

La medesima posizione è stata assunta, in più occasioni, anche dall’autorità di autoregolamentazione pubblicitaria del Regno Unito (Advertising Standards Authority, Asa), da ultimo con la pronuncia Leon Restaurant Ltd del 26 ottobre 2016.

In definitiva, si ribadisce che, sino ad oggi, in assenza di orientamenti dell’Unione europea e del Governo italiano circa l’utilizzo del termine “super frutti”, quest’ultimo non risulta essere stato oggetto di alcuna censura da parte delle Autorità di controllo.

Tuttavia, in un’ottica di prudenza, si consiglia di prevenire possibili contestazioni adeguandosi sin d’ora al disposto dell’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) 1924/2006 e, pertanto, apponendo l’indicazione “super frutti” solo se accompagnata da un claim salutistico autorizzato.
Ciò, quanto meno, in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dei Ministeri competenti, dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato o delle autorità giudiziarie.

Fermo quanto sopra, si evidenzia che, nel caso specifico oggetto del quesito, l’articolo 10, comma 3, del regolamento (UE) 1924/2006 deve comunque trovare applicazione.
Sulla confezione del prodotto, infatti, non ci si limita a riportare il termine “super frutti”, ma vi si affianca la frase “I frutti sono un aiuto per uno stile di vita sano”, che costituisce, di per sé, un chiaro riferimento alla presenza di benefici per la salute ed il benessere della persona.
Di qui, l’obbligo di accostare a quest’ultima indicazione un claim salutistico “specifico” riferito ai frutti presenti nella confezione.

Per il resto, sulla base delle informazioni prospettate, non si rinvengono altri profili di criticità.

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