Sequestro cautelativo, alcuni chiarimenti

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Il sequestro cautelativo (d.p.r. 327/80) da chi deve essere convalidato? Il …

Il quesito trova in parte risposta nel contenuto normativo del d.lgs. 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, dove, di norma, l’autorità sanitaria può essere il sindaco, nel caso di un’emergenza sanitaria, ovvero le Aziende sanitarie locali (Asl) per gli interventi ordinari. Per quanto riguarda la possibilità di poter convalidare il sequestro, si fa presente che tale competenza può essere delegata al responsabile del dipartimento dell’Asl laddove stabilito dalle normative delle singole Regioni.
Per quanto riguarda l’istanza di dissequestro, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di sequestro, il proprietario o detentore possono far pervenire le proprie deduzioni scritte ed eventuali istanze di dissequestro all’autorità sanitaria competente.
Riguardo alla distruzione della merce prima dei dieci giorni, l’art. 20 del d.p.r. 327/80 cita che: «quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni.». Il campionamento viene effettuato per garantire il diritto alla difesa.

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