Il “pagamento in misura ridotta” è un istituto previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, per consentire la conclusione immediata di un procedimento sanzionatorio amministrativo, prima dell’eventuale applicazione della sanzione, mediante versamento spontaneo di una somma di denaro.
A tal fine, è sufficiente che l’interessato provveda al pagamento di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.
Il pagamento implica l’accettazione della sanzione e, di conseguenza, preclude la possibilità di presentare opposizione in sede giurisdizionale.
Nel caso in esame – secondo quanto rappresentato nel quesito – l’organo accertatore ha contestato due distinte violazioni (inidoneità del veicolo al trasporto di prodotti congelati e superamento delle temperature massime previste per il trasporto dei prodotti della pesca congelati), entrambe punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Pertanto, per estinguere il procedimento sanzionatorio, l’importo da corrispondere per il pagamento in misura ridotta ammonta a 1.000 euro (doppio del minimo e terza parte del massimo) per ciascuna delle due violazioni, per una somma totale di 2.000 euro.
L’azienda interessata ha, invece, corrisposto un importo inferiore, pari a soli 1.000 euro; di conseguenza, il pagamento non può ritenersi idoneo ad estinguere il procedimento ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981.
Ad avviso dello scrivente, l’azienda non può neppure invocare a sua scusante il fatto di aver pagato, in buona fede, la somma indicata dagli stessi agenti accertatori, ai quali pare addebitabile un errore nella relativa quantificazione.
Va preso atto, infatti, che secondo l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza, l’organo accertatore non ha alcun dovere di informare l’interessato del suo diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta, né è tenuto all’indicazione del relativo importo; ciò in quanto tali elementi sono ricavabili dalla stessa normativa sanzionatoria. Persino la presenza, nel verbale di contestazione, di un’erronea indicazione della somma da pagare è considerata del tutto irrilevante (confronta la sentenza della Cassazione civile, Sezione III, del 6 ottobre 2000, n. 13345 e quella della Cassazione civile, Sezione Tributaria, del 9 aprile 2003, n. 5615).
In altri termini, la giurisprudenza pone a carico del soggetto privato – interessato ad avvalersi del pagamento in misura ridotta – l’onere di quantificare autonomamente l’importo della sanzione e di provvedere al suo tempestivo versamento; nel fare ciò, inoltre, il privato dovrà conformarsi esclusivamente alla disciplina di cui all’articolo 16 della legge 689/1981, prescindendo, invece, dalle indicazioni eventualmente riportate nel verbale di contestazione (il quale può anche omettere l’avviso della possibilità di pagamento spontaneo oppure quantificare un importo errato, senza che ciò alcuna conseguenza sul termine di pagamento e sul relativo importo).
Fermo quanto sopra, nel caso in esame gli agenti accertatori hanno, comunque, dato atto degli errori di quantificazione contenuti nel primo verbale.
Difatti, proprio in considerazione dell’affidamento ingenerato nell’azienda circa la correttezza dell’importo inizialmente indicato, la Polizia Stradale ha notificato un secondo verbale di contestazione, concedendo così un nuovo termine di 60 giorni per il versamento della quota residua di sanzione in misura ridotta (il cui pagamento sarebbe stato, altrimenti, precluso dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica del primo verbale).
In conseguenza di ciò, di fronte all’azienda si prospettano due alternative.
La prima possibilità è quella di perfezionare il pagamento in misura ridotta, corrispondendo l’importo residuo di 1.000 euro entro 60 giorni dalla notifica del secondo verbale.
Diversamente, laddove si ritenessero illegittime le contestazioni amministrative ricevute, ci si potrà rivolgere all’autorità competente a ricevere il rapporto da parte degli agenti accertatori, facendo pervenire a quest’ultima, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del verbale, i propri scritti difensivi, i documenti ritenuti pertinenti e, se del caso, una richiesta di audizione personale.
Al riguardo, si precisa comunque che l’interessato, anche laddove manchi di esercitare le suddette facoltà difensive nel termine di 30 giorni, avrà comunque diritto, in seguito, di far valere le proprie ragioni dinanzi all’autorità giudiziaria, proponendo opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che verrà, eventualmente, emessa dall’autorità amministrativa competente (come confermato anche dalla pronuncia della Cassazione civile, Sezione I, 13 giugno 2006, n. 13677).
Si ritiene, infine, che, nell’ipotesi in cui l’azienda non intenda procedere all’ulteriore pagamento in misura ridotta, sarà possibile pretendere il rimborso dell’importo già versato, pari a 1.000 euro, dopo l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, oppure, qualora venga emessa ordinanza-ingiunzione, dopo il suo annullamento ad opera del giudice in sede di giudizio di opposizione.
