L’articolo 24 del regolamento (UE) 1169/2011 precisa che la “data di scadenza” riguarda prodotti alimentari molto deperibili, che, pertanto, comporterebbero, anche dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute. Allo spirare della data di scadenza di tali prodotti, quindi, l’alimento è considerato “a rischio” e, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, non può rimanere in commercio.
Il decreto legislative 109/92, all’articolo 10-bis, comma 5, prevede, inoltre, il divieto di vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato in etichetta.
Salvo il fatto non risulti concretamente poter nuocere alla salute dei consumatori, si tratta di illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria compresa tra 1.600 e 9.500 euro.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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