Regolamento (UE) 1337/13, informazioni al consumatore e sanzioni

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Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 1337/13, cosa cambia in materia di etichettatura delle carni bovine? Quali sono le corrette informazioni da fornire al …

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 1337/13, nulla è cambiato, per le carni bovine, rispetto alla normativa vigente, disciplinata dal regolamento (CE) 1760/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Relativamente alle informazioni da fornire al consumatore, nel caso di carni macinate e rifilature composte sia dalla specie bovina che da quella suina, bisognerà fare riferimento al reg. (CE) 1760/00 per la prima e al reg. (UE) 1337/13 per la seconda.
Per quanto riguarda il pollame macellato entro 1 mese di età, a questo può essere associata la dicitura “allevato in Italia”, se in Italia ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo la messa all’ingrasso (art. 5, comma 1, lett. a), punto iii, del reg. (UE) 1337/13).
A chi non rispetta quanto stabilito dal reg. (UE) 1337/13), infine, è possibile applicare la sanzione prevista dall’art. 2 del d.lgs. 190/06, per violazione dell’art. 18 del reg. (CE) 178/02.

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