Produzione e vendita di gelato

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La produzione di gelato a base di latte pastorizzato da avviare al confezionamento e alla vendita ad altre imprese alimentari (ristoranti, bar, gelaterie, altre …

La produzione di gelato a base di latte pastorizzato da avviare al confezionamento e alla vendita ad altre imprese alimentari ricade nel campo di applicazione del reg. CE 852/04 e non del reg. CE 853/04.
Il reg. CE 853/04, infatti, si applica unicamente agli alimenti di origine animale non trasformati (quali carni fresche, latte crudo, uova, prodotti della pesca freschi ecc.) e trasformati (quali prosciutto, latte trattato termicamente, formaggi, ovoprodotti, pesce affumicato ecc.).
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione del regolamento, salvo espressa indicazione contraria, i “prodotti composti”, ossia gli alimenti che contengono sia prodotti d’origine vegetale che prodotti trasformati d’origine animale, poiché per questi è sufficiente applicare le prescrizioni del regolamento CE 852/04. Esempio di prodotto composto è il gelato prodotto con latte pastorizzato (prodotto d’origine animale trasformato) e ingredienti vari che servono a creare i diversi gusti quali frutta, frutta a guscio, sciroppi zuccherini, cacao (prodotti d’origine vegetale).
Nel caso specifico della produzione di gelato, quindi, il latte pastorizzato utilizzato nella preparazione deve essere ottenuto in conformità del regolamento CE 853/04, sebbene la fabbricazione di gelati rientri nel campo d’applicazione del regolamento CE 852/04.
Va sottolineato, inoltre, che il reg. CE 853/04 non si applica al commercio al dettaglio di alimenti d’origine animale ad altri stabilimenti quando la fornitura, in base alla legislazione nazionale, rappresenta un’attività marginale, localizzata e ristretta di un esercizio di commercio al dettaglio i cui prodotti sono in prevalenza destinati al consumatore finale. La nozione di attività marginale, localizzata e ristretta deve essere intesa nel senso di attività che si svolge nell’ambito della stessa Provincia e delle Province confinanti e che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto, i semplici dettaglianti che riforniscono il consumatore finale (ad esempio una gelateria con annesso punto vendita) possono fornire alimenti d’origine animale ad un altro esercizio al dettaglio locale (quali esercizi di ristorazione e/o altri dettaglianti) unicamente nel quadro delle prescrizioni del regolamento CE 852/2004.

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