La materia in questione è disciplinata dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche.
L’articolo 14 precisa che, al fine di consentire al consumatore di poter rapportare i prezzi di vendita dei prodotti, i venditori al dettaglio devono indicare, sui prodotti offerti ed esposti, oltre al prezzo di vendita con le modalità stabilite dal decreto legislativo 114/1998, anche il prezzo per unità di misura, detto anche prezzo unitario.
Questo prezzo altro non è che il prezzo per 1 kg o 1 litro di prodotto. Sono ammessi, inoltre, i multipli e sottomultipli decimali dell’unità di misura. Per un prodotto da 1 kg, ad esempio, il sottomultiplo decimale è 100 g, mentre il multiplo è 10 kh.
Sono anche previste le seguenti deroghe:
· non è richiesta l’indicazione del prezzo per unità di misura se il suo valore è uguale al prezzo di vendita;
· i prodotti venduti sfusi riportano solo il prezzo per unità di misura;
· per i prodotti immersi in un liquido di governo il prezzo per unità di misura va calcolato sulla quantità di prodotto sgocciolato.
L’articolo 16, inoltre, elenca una lunga lista di prodotti che sono esentati dall’obbligo dell’indicazione del prezzo unitario, articolo che è possibile verificare direttamente.
Il venditore al dettaglio, infine, può indicare il prezzo unitario sia sulle singole unità di vendita del prodotto sia nello scaffale dove sono esposte più unità di vendita.
Salvo i casi di esenzione sopraindicati e le deroghe consentite, quindi, il prezzo per unità di misura è sempre obbligatorio.
