I prodotti di che trattasi, per le caratteristiche descritte nel quesito, rientrano nella definizione di prodotto preconfezionato ai fini della vendita diretta di cui all’art. 16, comma 1, del d.lgs. 109/1992, cioè «preimballaggi a tutti gli effetti, ma con la peculiarità della destinazione alla vendita immediata, assimilati, quindi, ai prodotti sfusi», secondo quanto affermato nella circolare Miap n. 168 del 10 novembre 2003, della quale si ritiene inoltre utile riportare il passaggio successivo, del seguente tenore: «Relativamente alla dicitura “vendita immediata”, si precisa che essa significa “vendita a libero servizio” senza la presenza di un addetto».
Di conseguenza, le indicazioni obbligatorie da riportare sulle vaschette saranno esclusivamente quelle previste al comma 2 della predetta disposizione normativa: la denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti e le modalità di conservazione, laddove – come pare nel caso di specie – si tratti di prodotti alimentari rapidamente deperibili. Se le modalità di conservazione sono pertanto obbligatorie, non risulta obbligatorio il Tmc o la data di scadenza, tranne che per le paste fresche. Oltre alle informazioni obbligatorie, poi, il venditore può fornire volontariamente ogni altra indicazione che ritenga utile per informare i propri clienti sulle caratteristiche del prodotto. Si ricorda ad ogni buon fine anche l’obbligatorietà dell’indicazione degli ingredienti allergenici presenti nei prodotti, che per effetto del regolamento UE 1169/2011, a decorrere dal 13 dicembre 2014, dovranno essere particolarmente enfatizzati in etichetta attraverso il tipo di carattere, sfondo, colore ecc.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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