Il regolamento (CE) 178/02 – nei dodici anni di applicazione del suo articolo 18, che ha esteso l’obbligo di rintracciabilità a tutti gli operatori delle filiere alimentari e mangimistiche, from the farm to the fork – ha mantenuto l’originaria genericità nel descriverne le modalità di applicazione.
Le linee guida che si sono succedute a livello europeo e nazionale peraltro evidenziano la stretta correlazione tra la rintracciabilità e la gestione del rischio di sicurezza alimentare di cui al successivo articolo 19 del General Food Law (il regolamento (CE) 178/02). Evidenziando altresì come i relativi oneri debbano essere proporzionati alla complessità dei processi e ai volumi delle merci trattate da ciascun operatore, sulla base dell’analisi del rischio.
Alla luce di quanto sopra, l’operatore della grande distribuzione che si approvvigioni di ortofrutta presso diversi fornitori deve essere anzitutto in grado di risalire alle forniture delle diverse partite ricevute. Mettendo altresì in essere opportune procedure atte a identificare la provenienza delle merci inserite nei preincarti.
L’operatore della distribuzione dovrebbe poi essere in grado di raccordare le partite in entrata con i lotti in uscita e di mettere tali dati a disposizione delle autorità che eventualmente ne facciano richiesta.
A tal uopo, può risultare opportuno – in relazione alla complessità di organizzazione e processi – inserire appositi codici sui singoli preincarti. In modo da facilitare la registrazione dei flussi e gestire con maggiore efficacia le eventuali azioni correttive (ritiri e richiami) che potrebbero risultare necessarie in ipotesi di rischi di sicurezza alimentare.

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