Prodotti ortofrutticoli di IV gamma, etichettatura e normativa di riferimento

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Un supermercato effettua l’esposizione nei banchi refrigerati di prodotti ortofrutticoli freschi mondati, lavati, sbucciati e tagliati, per la vendita diretta al …

I prodotti ortofrutticoli in parola sono i cosiddetti prodotti di IV gamma. La legge che ne disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione è la legge 13 maggio 2011 n. 77, che ha anche prescritto l’adozione di un decreto ministeriale che disciplini in modo più completo il prodotto: è il decreto ministeriale 20 giugno 2014 n. 3746.
Detta legge fornisce questa definizione: «prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sono i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva».
Come si vede, il confezionamento è previsto da detta legge ed è anche una necessità richiesta per aumentare la durabilità del prodotto. Una volta tagliato in piccole parti, il prodotto ha infatti una durabilità brevissima. Messo nelle buste e mantenuto a una temperatura inferiore a 8 °C, tale durabilità può arrivare ad almeno 3/4 giorni.
Le informazioni che devono essere riportate sulla confezione devono essere conformi a quanto prescritto dal regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura delle informazioni al consumatore e non più al decreto legislativo 109/92, in quanto è stato abrogato.
Il prodotto, essendo confezionato, non può inoltre riportare la lista ridotta delle informazioni, come se fosse preincartato, ma quelle previste dall’articolo 9 del citato regolamento (UE) 1169/2011 sui prodotti preconfezionati: non solo, quindi, gli allergeni, che, in questo prodotto, sono rari, ma che, se ci sono, devono comunque essere indicati.
Con riferimento a quanto prescritto per l’ortofrutta fresca dal citato regolamento (UE) 1169/2011, si ritiene utile evidenziare che, in caso di miscela, il prodotto finito deve riportare gli ingredienti con questa formulazione “ortaggi in proporzione variabile”, seguita dall’elenco degli ortaggi utilizzati indicati alla rinfusa, a condizione che nessun ingrediente sia posto in evidenza o riportato con caratteri diversi.

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