Prodotti ittici presenti come ingredienti nel prodotto finito, no alla dicitura ‘decongelato’

Condividi

Durante un controllo ufficiale presso un laboratorio di preparazione, confezionamento e vendita di prodotti a base di pesce crudo (sushi), situato all’interno di un …

L’indicazione relativa al decongelamento sconta la necessità di porre a confronto due distinte fonti regolamentari: la norma specifica sull’Organizzazione comune dei mercati relativamente al settore della pesca (regolamento (UE) 1379/11) e la normativa generale in materia di informazione ai consumatori (regolamento (UE) 1169/11). Prima di pervenire ad una soluzione del quesito proposto, risulta opportuna una ricognizione delle specifiche disposizioni normative che regolano la problematica.
L’art. 35, comma 1, paragrafo 1, del reg. (UE) 1379/11 stabilisce per i prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia che: «Fatto salvo il reg. (UE) 1169/11, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura […] possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indichino: […] d) se il prodotto è stato scongelato». Tuttavia, nel paragrafo 2 si specifica che l’indicazione relativa allo scongelamento non si applica in 4 casi:

«a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) 853/04;
d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi».

L’allegato VI del regolamento (UE) 1169/11, sul piano delle informazioni da fornire al consumatore finale nella denominazione di vendita di tutti gli alimenti, dopo aver previsto in generale che «La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “concentrato”, “affumicato”), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente», al punto 2 specifica che: «Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”». Tuttavia, anche tale regolamento prevede che l’obbligo anzi citato in taluni casi non si applichi, salvo il caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. In particolare, non si applica l’indicazione “decongelato”:

«a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità».

In considerazione di quanto sopra premesso, la risposta data dalla parte segue il ragionamento per cui laddove nel primo caso il tonno veniva ceduto “tal quale” per il consumo diretto da parte del consumatore finale, nel secondo caso, invece, surimi e mazzancolle – insieme agli altri ingredienti – costituivano “ingredienti presenti nel prodotto finale”, che possono godere dell’esenzione prevista tanto dall’art. 35, paragrafo 2, lettera a) del reg. (UE) 1379/11, tanto dall’allegato VI, punto 2, lettera a) del reg. (UE) 1169/11. Il ragionamento è corretto, anche in considerazione del fatto che, nel primo caso, il tonno tal quale rientra pienamente nel campo di applicazione del reg. (UE) 1379/11, mentre, nel secondo caso, siamo di fronte a un prodotto a base di pesce che esula dal campo di applicazione del reg. (UE) 1379/11 e si colloca pienamente nel campo di applicazione del reg. (UE) 1169/11.
Le regole sopra indicate valgono per le ipotesi specificate e non devono indurre in alcun modo ad una estensione analogica impropria delle fattispecie normativamente previste dalla regolamentazione europea anche a quelle ipotesi specificamente disposte sul piano nazionale, quale l’indicazione dei prodotti o ingredienti congelati nei menù delle collettività, la cui assenza configura – per consolidata giurisprudenza – una ipotesi di frode commerciale.

Ti potrebbero interessare