Prodotti ittici congelati e data di congelamento

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Lavoro per un’azienda che produce prodotti ittici congelati. Volevo sapere se e quando indicare la data del primo congelamento in etichetta, considerando che le …

Il regolamento (UE) 1169/2011, al suo allegato III, punto 6, prevede che i prodotti non trasformati a base di pesce congelati (dove per prodotti non trasformati s’intendono ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 quei prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati) debbano necessariamente riportare la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta.
Ciò deve avvenire in conformità all’allegato X, punto 3, del medesimo regolamento, ossia attraverso l’indicazione “congelato il […]”, seguita dalla data stessa oppure dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta. La data deve comprendere, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.
Pertanto, nel caso di prodotti ittici acquistati congelati, sottoposti in azienda a operazioni tipo sezionamento, confezionati e commercializzati, questi dovranno riportare – se commercializzati congelati – a seconda dei casi, la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta.
Per quanto attiene, invece, ai prodotti ittici acquistati congelati, poi in azienda assemblati, confezionati e commercializzati, e ai prodotti realizzati in azienda assemblando prodotti ittici congelati e prodotti di altra natura (ad esempio, gnocchi e riso), è necessario verificare, di volta in volta, se l’assemblaggio consista in un trattamento in grado di trasformare l’alimento: per trattamento s’intende, infatti, qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. Se questo è il caso, allora la data di congelamento non dovrà essere indicata. Qualora, invece, i prodotti ittici assemblati vengano ad esempio semplicemente puliti, tagliati o tritati – e sempre che il prodotto finale venga commercializzato congelato – la data di congelamento dovrà essere indicata, poiché in questo caso non è possibile affermare che i prodotti ittici impiegati siano trasformati. Il concetto di “assemblaggio” andrebbe qui meglio definito.
Quanto affermato da ultimo vale anche per i prodotti che in azienda vengono parzialmente scongelati per la lavorazione e poi ricongelati, con la precisazione che sicuramente in quest’ultimo caso – qualora la lavorazione si concretizzi in un trattamento in grado di trasformare il prodotto – la data da indicare sarà quella del primo congelamento.

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