Il regolamento (UE) 1169/2011, per quanto riguarda i prodotti alimentari immessi in un liquido di governo, mantiene in vigore la stessa disposizione della direttiva 2000/13/CE. Il problema di non indicare la quantità totale della confezione è stata la conseguenza di uno scontro verificatosi al momento dell’approvazione del decreto legislativo 109/92. L’allora ministro dell’Agricoltura, Giovanni Goria, in quell’occasione, minacciò di non votare il provvedimento se non fossero state accolte determinate richieste, tra cui l’indicazione dell’origine e l’indicazione della quantità limitata alla sola quantità netta.
Era l’ultimo giorno della delega, lo schema di decreto, corredato del visto della Corte dei Conti era già stato stampato dalla Gazzetta Ufficiale, il giorno successivo il decreto sarebbe dovuto comparire nella Gazzetta Ufficiale. Che fare? L’articolo sui formaggi freschi a pasta filata fu adeguato ad evitare problemi. D’altra parte era un problema che riguardava solo la situazione nazionale e non era tale da creare problemi alla libera circolazione comunitaria. Fu proprio chi scrive a suggerire, in quell’occasione, per quanto riguarda la quantità, la possibilità di indicarla in tutte le modalità possibili e cioè la quantità del prodotto finito (in pratica, è ciò che interessa al consumatore), il doppio peso (contrari i produttori agricoli perché inutile per i consumatori), la quantità del prodotto nel caso non vi sia liquido di governo. Questo è il quadro precedente.
Con il regolamento (UE) 1169/2011, la direttiva 2000/13/CE è stata soppressa e non sono state previste deroghe in materia. Si aggiunge che con il decreto legislativo 231/2017, con cui sono state dettate le regole di adeguamento della normativa, è stato soppresso anche il decreto legislativo 109/92.
Di conseguenza, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 1169/2011, è obbligatorio indicare la quantità totale (che tra l’altro non interessa al consumatore) e la quantità sgocciolata (che è la quantità effettiva che si acquista ed ha valore per il consumatore), in quanto non sono state previste deroghe.
Ho parlato di “quantità” e non di “peso”, in quanto la normativa comunitaria utilizza il termine “quantità”: la parola “peso”, infatti, è impropria.
