Prodotti Dop e Igp preincarti, cosa indicare in etichetta

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L’etichetta di prodotti Dop e Igp preincartati presso il punto vendita cosa deve indicare? preincarto cosa deve dichiarare? Può citare Dop/Igp? È …

In linea generale, occorre operare una distinzione tra i prodotti tagliati presso il punto vendita, in quanto la definizione di prodotti “preincartati” racchiude in se due tipologie distinte di modalità di commercializzazione:

• da un lato, vi sono i c.d. “prodotti sfusi”, le cui indicazioni di etichettatura sono fornite dall’art. 16 del d.lgs. 109/92. letteralmente:

«1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita ;
b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione ;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario ;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al D.P.R. 9.2.01, n. 187 ;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume ;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati».
• dall’altro lato, vi sono invece prodotti preincartati che – del tutto parificabili ai prodotti preconfezionati a livello industriale, anche in considerazione dell’assenza di un addetto alla vendita – dovrebbero riportare tutte le informazioni obbligatorie di etichettatura di cui all’art. 3 del d.lgs. 109/1992. Il reg. UE 1169/2011, in applicazione dal 13 dicembre 2014, è più chiaro del decreto legislativo nazionale attualmente applicabile, nell’evidenziare l’assoluta equivalenza dei prodotti da ultimo esaminati con i prodotti c.d. “preconfezionati”.

Quanto sopra premesso, prendendo in considerazione l’ipotesi di vendita di prodotti a denominazione protetta, è necessario implementare gli obblighi di etichettatura precedentemente approfonditi con gli obblighi specifici a livello amministrativo, di requisiti di qualità e di etichettatura, imposti da ciascun disciplinare di vendita. Per tutte, ambo i disciplinari dei prodotti menzionati in esempio richiedono che la denominazione impiegata sul prodotti sia “Prosciutto di Parma” e “Prosciutto di San Daniele” e non, invece, “crudo di Parma” o “crudo San Daniele”.

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