Attualmente l’obbligo di fornire informazioni al consumatore relativamente alla categoria di attrezzi da pesca utilizzati per la cattura di pesci, secondo il dettato dell’articolo 35 (1) (c) del regolamento (UE) 1379/2013, si applica a determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che sono elencati nell’allegato I di detto provvedimento. Questi sono:
· pesci vivi, pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce, pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce, filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;
· pesci secchi, salati o in salamoia, pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all’alimentazione umana;
· crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia, farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana;
· alghe.
Nel caso i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non siano preimballati, le informazioni relative agli attrezzi da pesca, esattamente come tutte le altre informazioni destinate al consumatore di natura obbligatoria, possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite supporti quali, ad esempio, cartelloni pubblicitari o poster.
