Se il prodotto può qualificarsi come non preimballato ai sensi dell’art. 44 del regolamento (UE) 1169/11, le informazioni possono essere riportate anche conformemente alla disciplina nazionale in materia, laddove esistente, secondo quanto chiarito dalla Commissione europea nel documento di domande e risposte (Q&A) pubblicato il 31 gennaio 2013.
In considerazione di ciò, deve ritenersi atteggiamento di buon senso la fornitura della segnalazione degli ingredienti allergenici relativi ai prodotti della gelateria, della panificazione e della pasticceria non soltanto attraverso le informazioni apposte per iscritto sull’eventuale involucro esterno che vada a coprire in tutto o in parte un prodotto, ma anche attraverso il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti”, già in essere in Italia ai sensi del decreto del Ministero dell’Industria del 20 dicembre 1994.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo