Il regolamento (CE) 852/2004 si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermi restando requisiti più specifici relativi all’igiene degli alimenti.
Non si applica, invece, a:
· produzione primaria per uso domestico privato;
· preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
· fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale;
· manipolazione, preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee. Tuttavia, i responsabili di tali manifestazioni hanno l’obbligo di dare comunicazione dell’evento, con un anticipo di almeno 15 giorni, al Dipartimento di Prevenzione e, per conoscenza, al Comune in cui verranno organizzate. Si sottolinea come l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, non esime l’operatore dall’applicazione delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche alimentari, compresa la formazione del personale addetto.
Nel definire gli ambiti di applicazione, il regolamento (CE) 852/2004 rimanda al regolamento (CE) 178/2002, articolo 3, punto 7, che definendo la fase di commercio al dettaglio include «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso», tacendo la circostanza che la distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
Orbene, ricadendo l’attività di somministrazione di yogurt e frutta nel campo di applicazione di cui al regolamento (CE) 852/2004, si renderebbe necessario effettuare la registrazione a norma del suddetto provvedimento, obbligatoria per tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, escluse quelle fuori campo di applicazione.
Nel secondo caso, invece, trattandosi di una manifestazione temporanea, pur non richiedendosi la registrazione ex regolamento (CE) 852/2004, resta salvo l’obbligo di dare comunicazione dell’evento, con un anticipo di almeno 15 giorni, al Dipartimento di Prevenzione e, per conoscenza, al Comune in cui verrà organizzato.
