L’art. 17 del d.lgs. 109/92 stabilisce che i prodotti non destinati al consumatore finale devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h) del suddetto decreto, sulla confezione o etichetta apposta sulla confezione. Tali menzioni non fanno riferimento però ad uno stato del prodotto.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, premessa la corretta etichettatura del prodotto congelato, poiché l’articolo 17 del d.lgs. 109/92 non prevede di riportare in etichetta la menzione che si tratta di prodotto scongelato, non ritengo che ricorra l’obbligo dell’indicazione in etichetta che trattasi di prodotto scongelato.
Per quanto riguarda le date di scadenze da indicare sul prodotto congelato o scongelato si fa presente che tali date devono essere stabilite dall’Operatore del settore alimentare (Osa) nelle procedure di autocontrollo e che tali procedure devono essere decise sulla base di dati scientifici documentati e prove di conservabilità.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
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