Prelievo di prodotti alimentari e spedizione del verbale

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L’art. 15 del d.p.r. 327/80 prevede che, in caso di prelievo di prodotti …

Nella fase di commercializzazione, il produttore (o impresa produttrice) si identifica, non solo sula base di quanto previsto dai regolamenti europei sulla sicurezza alimentare, ma anche sulla base di quanto stabilito dall’art. 3 del d.p.r. 224/88:

«1 . Produttore è il fabbricante del prodotto finito di una sua componente e il produttore della materia prima.
2. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione.
3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
4. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria o qualsiasi altra forma di distribuzione e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.»

Pertanto, nel caso di prodotti confezionati, sui quali deve comparire in modo chiaro l’indicazione del produttore, la lettera raccomandata va inviata al soggetto indicato al precedente comma 3.
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale.
Anche nel caso delle carni, il produttore è colui che ha sottoposto a trasformazione il prodotto e, comunque, colui che nei documenti o nell’etichetta si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
Riguardo al terzo quesito, sì, la lettera raccomandata deve essere inviata al legale rappresentante dell’impresa, il cui indirizzo compare sui documenti.
Per quanto concerne il quarto quesito, se invece di inviare la lettera raccomandata all’impresa produttrice, questa venisse spedita, dagli organi ufficiali, all’industria che effettua, in una fase successiva, la commercializzazione, ci potrebbero essere le condizioni per contestare le modalità di comunicazione, dopo essersi accertati che i documenti riportino in maniera chiara l’indicazione dell’impresa produttrice. La decisione, però, di invalidare il prelievo avviene dopo averne valutato le eventuali conseguenze sulla salute pubblica.
Riguardo, infine, al quinto quesito, si precisa che attualmente, per la legislazione italiana, la comunicazione per via mail non è giuridicamente valida, mentre è possibile utilizzare la posta certificata.

 

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