In linea teorica soggetti terzi possono porzionare e confezionare i formaggi Dop e Igp, salvo tuttavia verificare in concreto quanto segue.
Il regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (abrogativo del reg. CE 510/2006) dispone che le denominazioni d’origine protetta e le indicazioni geografiche protette rispettino gli appositi disciplinari, i quali devono comprendere una serie di elementi, tra cui le «informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi» (articolo 7, comma 1, lett. a).
Il “gruppo richiedente” in Italia corrisponde ai Consorzi di tutela, i quali sono titolati ad avanzare proposte di disciplina regolamentare, nonché a svolgere attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle Dop/Igp. Tali attività possono esplicarsi a ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio (legge 526/1999 e sue disposizioni applicative, tra cui il decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela e attribuzione delle funzioni di cui all’art. 14, c. XV, ivi previsto). In particolare, il Consorzio ha il potere di definire con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento le modalità di attuazione delle operazioni.
La risposta al quesito va perciò ricercata caso per caso, guardando ai disciplinari dei singoli prodotti tutelati ove è spesso previsto, quale condizione, il rilascio di apposita autorizzazione consortile.
La stipula della convenzione con il Consorzio non è invece richiesta allorquando il formaggio venga porzionato direttamente nel punto vendita allorché l’operazione avvenga in presenza del consumatore (il quale si trova perciò nella condizione di verificare la presenza del marchio d’origine sul prodotto).
Un ulteriore vincolo da verificare ai fini del condizionamento di un prodotto Dop/Igp può essere costituito dalle previsioni del disciplinare sulla zona geografica. Parecchi Consorzi (ad esempio, Parmigiano-Reggiano, Fontina ecc.) – adducendo la necessità di salvaguardare la reputazione e il prestigio del prodotto, nonché la difficoltà e i costi elevati dei controlli su porzionatura e confezionamento al di fuori dell’area di produzione tipica – hanno inserito in disciplinare l’obbligo di eseguire tali operazioni nella sola area di produzione definita. Una misura quasi eccezionale, che può venire autorizzata dalla Commissione a fronte di apposita istanza del “soggetto richiedente”, adeguatamente motivata. Come è appunto avvenuto in alcuni dei casi accennati

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