Pasta: se è di grano tenero, il termine “specialità gastronomica” evita ogni possibile confusione nel consumatore

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È possibile produrre pasta secca con grano tenero in deroga, comunicandolo alle autorità competenti?

Il decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 disciplina la produzione e vendita sul mercato nazionale dei prodotti alimentari denominati “pasta di semola di grano duro”, “pasta di semolato di grano duro” e “pasta all’uovo”, definendo i requisiti di composizione e le caratteristiche a cui gli alimenti devono rispondere per poter utilizzare le denominazioni anzidette.

La citata normativa, peraltro, non è stata assoggettata – nei 18 anni trascorsi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – alla doverosa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE e successive modifiche (da ultimo, la direttiva (UE) 2015/1535), ed è perciò priva di efficacia, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Salvo poter rilevare, quale norma consuetudinaria, ai fini della definizione delle caratteristiche degli alimenti associati alle denominazioni “pasta di semola (o semolato) di grano duro” e “pasta all’uovo”.

Ogni riferimento al termine generico pasta deve perciò intendersi ammesso senza preclusioni, fatto salvo il dovere di fornire al consumatore un’informazione chiara ed evidente, in ordine alla materia prima impiegata (ad esempio, riso, mais, farro, grano khorasan).

Per evitare ogni possibile confusione nel consumatore – in particolare, laddove la materia prima utilizzata sia grano tenero – si può anche evitare di riferire al termine “pasta”, impiegando, invece, quello di “specialità gastronomica”.

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