Mentre dal punto di vista commerciale possono rilevarsi differenze di “pregevolezza” del prodotto, con le conseguenti ripercussioni sul prezzo di vendita, sotto il profilo degli obblighi legali di etichettatura, invece, le parti finali dei salumi non differiscono in nulla rispetto al resto del prodotto compravenduto. In punto di etichetta, devono essere riportate certamente le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa generale in materia di etichettatura, il d.lgs. 109/1992 e quelle specifiche derivanti dal decreto del Ministero delle Attività produttive del 21 settembre 2005, concernenti «la definizione di prodotti di salumeria di largo consumo in relazione alla composizione». Possono inoltre essere riportate le indicazioni diffuse negli usi e nelle consuetudini commerciali (ad esempio, per la parte finale del prosciutto crudo, utilizzando l’indicazione “gambo”).

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo