La norma di riferimento relativa alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici è il regolamento (CE) 834/07. Tale provvedimento, all’art. 28, c. 1, stabilisce che:
«1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo […]:
a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo […]».
Tuttavia, al c. 2 dello stesso articolo e ai sensi del d.m. 18354/2009 (art. 9.2), si precisa che sono esentati da tali obblighi gli operatori che vendono prodotti biologici al consumatore o all’utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Si precisa che per “magazzino in connessione al punto vendita” vada inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.
Da ciò risulta, quindi, che, se il pane venduto è preconfezionato, il supermercato non necessita di alcuna certificazione; se invece il prodotto venduto è sfuso, il supermercato dovrà richiedere la certificazione come operatore del settore biologico.
