Pacchetto Igiene, la disciplina sanzionatoria è di competenza dei legislatori nazionali

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La disciplina sanzionatoria del cosiddetto “Pacchetto Igiene” è di competenza dei legislatori nazionali per tutti i Paesi dell’Unione europea?

Il cosiddetto “Pacchetto Igiene” – regolamenti (CE) 852, 853 e 854 del 2004 e seguenti – ha rinnovato un quadro normativo in precedenza complesso poiché basato su una ventina di direttive, recepite con innumerevoli peculiarità in ciascuno degli Stati membri.

La disciplina igienico-sanitaria a presidio della sicurezza di processi e prodotti nella filiera alimentare si radica oggi sui regolamenti Igiene 1 (regolamento (CE) 852/04, regole generali applicabili al complesso delle produzioni) e Igiene 2 (regolamento (CE) 853/04, regole supplementari per i prodotti di origine animale). I controlli pubblici ufficiali, a loro volta, seguono i criteri definiti nel regolamento (UE) 2017/625 (che abroga il precedente regolamento (CE) 882/04).

I legislatori nazionali, a loro volta, mantengono giurisdizione esclusiva sulla disciplina sanzionatoria. Come lo storico articolo 5 della legge 283/1962, nonché i più recenti decreti legislativi 190/06 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) 178/02) e 193/07 (recante sanzioni relative alle violazioni dei requisiti previsti dal Pacchetto Igiene, all’articolo 6). Ciò vale per l’Italia, come per altri Paesi membri.

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