Ortofrutta sfusa, le informazioni da dare al consumatore

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Il rivenditore di prodotti ortofrutticoli quali informazioni per il consumatore deve riportare nel cartello da apporre accanto a tali prodotti?

La commercializzazione dell’ortofrutta è disciplinata essenzialmente dalla normativa dell’Unione europea.

Nello specifico, il settore è retto da 10 norme, relative alle seguenti categorie di prodotti: mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe e indivie, peperoni dolci, fragole, kiwi, pomodori e uva da tavola. Per tutte le altre, è prevista una normativa di carattere generale.
Ciò premesso, nel cartello da apporre accanto all’ortofrutta sfusa venduta nei mercati rionali o nei negozi devono figurare le seguenti informazioni:

· il nome commerciale del prodotto (ad esempio, mela, pera, broccoli); tale nome può essere omesso, se particolarmente conosciuto dal consumatore;
· la varietà o sinonimo del prodotto, conosciuta dal consumatore;
· la categoria (ad esempio, extra, 1° categoria, 2° categoria);
· il calibro: la norma di commercializzazione generale prescrive le caratteristiche minime che gli ortofrutticoli devono possedere, tenendo conto del sistema di tolleranze ammesso e del grado di maturazione;
· l’origine: per origine si intende il Paese (Italia, Spagna, Sud Africa, Brasile) dove il prodotto è stato ottenuto. Ciò non toglie che può essere indicata (in aggiunta) anche una zona di produzione più piccola (Regione, Provincia o comune) allo scopo di fornire un’informazione più precisa al consumatore (ad esempio, arance siciliane, broccoli della Provenza, radicchio di Chioggia, cavoli bianchi di Fano, prugne della California).

Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome è indicato nella lingua del Paese di origine o in un’altra lingua comprensibile dal consumatore.
Purtroppo, in taluni mercati si nota che i prodotti provenienti da altri Paesi riportano, come indicazione di origine, il termine “importazione”, che non identifica alcun Paese (anzi trae in errore il consumatore) e, per quelli di provenienza nazionale, la dicitura “produzione propria”.

Il regolamento (UE) 1308/2013, all’articolo 76, paragrafo 1, precisa un adempimento importante da parte degli operatori interessati: il divieto di porre in commercio ortofrutticoli freschi che non siano sani e di qualità leale e mercantile e che non riportino l’indicazione del Paese di origine. Si tratta di un messaggio di grande importanza, spesso dimenticato, in particolare nei mercati rionali, a causa della carenza dei controlli in materia.

A norma del citato regolamento (UE) 1308/2013, la Commissione UE, inoltre, per rispondere alle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dell’ortofrutta, può adottare propri atti in materia allo scopo di adeguare le norme «alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione».

Il detentore di prodotti ortofrutticoli, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione, è tenuto a non esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare in alcun modo tali prodotti all’interno dell’Unione, se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

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