Il decreto interministeriale 6 agosto 2020 stabilisce le modalità per l’indicazione in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate, fatta eccezione per quei prodotti che si fregiano della Dop, Igp e Stg nonché «di riconoscimenti internazionali».
Da sottolineare che tale decreto presenta una significativa incongruenza: nel titolo parla di “indicazione della provenienza”, mentre nel testo si fa riferimento a dati relativi all’origine.
A parere di chi scrive, il decreto si applica a tutti i prodotti di macelleria freschi e trasformati.
Per le carni sfuse le indicazioni devono essere riportate sul cartello. Per quelle provenienti dagli altri Stati membri, invece, nessun messaggio può essere richiesto in quanto il mutuo riconoscimento non lo consente.
Le sanzioni sono previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 231/2017.

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