Il regolamento (CE) 1334/08, all’articolo 3, definisce gli aromi come «i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi».
A seguire, sullo stesso testo, le definizioni di sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti eccetera.
Le spezie e le piante aromatiche risultano invece prive di una denominazione legale. Sono perciò designate secondo i rispettivi nomi botanici, fatte salve le possibilità di sintesi mediante il ricorso alle formule “miscela di spezie (e di piante aromatiche)”, alle condizioni di cui in allegato VII al regolamento (UE) 1169/11.
In linea con quanto previsto nell’apposito regolamento (CE) 852/04, articolo 6, le linee guida della Conferenza Stato-Regioni per la sua applicazione prevedono l’obbligo di riconoscimento degli «stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito» di aromi, additivi ed enzimi (linee guida citate, paragrafo 3).
Gli impianti che operano nel settore delle spezie sono viceversa tenuti alla sola registrazione.
