L’unità di vendita (il “cluster” da 4 budini) reca le indicazioni di etichettatura in 3 lingue, probabilmente corrispondenti ai 3 Paesi di destinazione del prodotto che – essendo destinato a collettività (qual è la mensa secondo la definizione di cui all’art. 2.2, lett. d), del regolamento (UE) 1169/11) – può fornire le informazioni obbligatorie sull’imballo, su un’etichetta ad esso apposta ovverosia sui documenti che accompagnano il prodotto. Solo la data di scadenza – come previsto dall’allegato X, punto 2, lett. d) del regolamento europeo citato – viene riportata su ciascuna porzione. Sarà successivamente obbligo della mensa, il cui rapporto con i consumatori è diretto, provvedere a fornire a questi ultimi le informazioni necessarie e previste dalla normativa, eventualmente anche attraverso un cartello ben visibile a ridosso dei prodotti somministrati.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo