Moca, la comunicazione all’autorità è ricompresa nella registrazione o nel riconoscimento

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In riferimento all’articolo 6 del decreto sanzionatorio sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (Moca) – il

Il decreto legislativo 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (articolo 6, comma 1).

Tale comunicazione è da ritenersi ricompresa nella registrazione o nel riconoscimento di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, qualora applicabili (articolo 6, comma 2).

 

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