Il decreto legislativo 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (articolo 6, comma 1).
Tale comunicazione è da ritenersi ricompresa nella registrazione o nel riconoscimento di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, qualora applicabili (articolo 6, comma 2).
