Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione (ristoranti) nell’ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti quella prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi. Pertanto, l’attività sopracitata, se svolta secondo i criteri sopracitati, può essere svolta.
Poiché gli alimenti vengono commercializzati sottovuoto, le informazioni da fornire in etichetta ovvero con altro sistema non sono quelle previste per i preincarti (articolo 16 del decreto legislativo 109/1992), ma quelle previste per gli alimenti preimballati normati dal regolamento (CE) 1169/2011.
