Il reg. UE 1169/11 prevede che sulla presenza accidentale di sostanze idonee a provocare allergie o intolleranze negli alimenti, purché occasionale, non intenzionale ed inevitabile, la Commissione europea ha il potere di emanare atti di esecuzione ai sensi dell’art. 36. L’indicazione della presenza accidentale di tali sostanze resta comunque volontaria, tant’è che in alcuni Paesi europei è prassi diffusa non comunicare alcunché ai consumatori a tal riguardo. Per quanto concerne la cessione di alimenti da parte delle c.d. collettività, la fase di preparazione e somministrazione tipica di tali soggetti – così come definiti dall’art. 2 del regolamento – rende i consumatori maggiormente esposti alle contaminazioni accidentali. Tale ultimo elemento di valutazione potrebbe avvalorare la scelta – prudenziale – di fornire, laddove se ne abbia volontà, una informativa quanto più completa possibile ai consumatori, indicando anche la possibile presenza accidentale di ingredienti allergenici (laddove, chiaramente, le doverose indagini in sede di autocontrollo portino a verificare una presenza occasionale e inevitabile di sostanze allergeniche anche laddove non impiegate intenzionalmente).
Diversa, invece, resta la scelta di limitarsi ad ottemperare ai soli obblighi di legge fornendo esclusivamente l’indicazione delle sostanze intenzionalmente impiegate nell’attività di preparazione e/o somministrazione, laddove idonee a provocare allergie o intolleranze, come da combinato disposto dell’art. 21 e all. II del reg. UE 1169/11.

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