Le informazioni obbligatorie da riportare sui prodotti da somministrare

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Una mensa esterna prepara pasti pronti caldi per 3 ospedali, fornendoli in monoporzioni sigillate pronte per la somministrazione e trasportate mediante contenitori …

Con il passaggio dalla disciplina nazionale di cui al d.lgs. 109/1992 al regolamento UE 1169/2011, la possibilità di non riportare le informazioni obbligatorie sui prodotti da “somministrare” cade, ad avviso di chi scrive non deliberatamente, ma per distrazione del legislatore europeo. Stante l’attuale lettera della norma, pertanto, nel caso di specie l’ospedale non rientrerebbe nella nozione di “collettività” fornita all’art. 2 del regolamento (nel caso di specie, infatti, non prepara alimenti) e, pertanto, esclusa l’applicabilità dell’art. 8.7, il caso rientrerebbe:

• ipotesi che scongiurerei in quanto del tutto priva di buon senso – nella fornitura di prodotti preconfezionati destinati ai consumatori, nel qual caso la mensa sarebbe obbligata a fornire tutte le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 del regolamento sulle confezioni;
• nell’art. 8.8 del regolamento, secondo il quale la mensa dovrebbe limitarsi a fornire agli ospedali in questione – anche solo sui documenti di accompagnamento – «sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi» previsti dal regolamento e rispetto al quale si auspica una conservazione – a livello nazionale – dell’attuale disposto dell’art. 17 del d.lgs. 109/92, che prevede un nucleo minimo di informazioni da riportare nelle cessioni tra operatori, da integrare con la eventuale lista degli ingredienti e indicazione degli allergeni.

Ciò detto, qualora invece le nostre autorità nazionali dovessero mantenere intatta la possibilità che le disposizioni del precedente art. 14, comma 6, del d.lgs. 109/1992 – ora confluite nell’art. 8.7, lett. b), del regolamento – si applichino anche alle collettività che “somministrano” (così allargando le maglie della nozione di collettività oltre quanto disposto dall’art. 2), si perpetuerebbe la disciplina attualmente applicabile che prevedeva e prevede, oltre alla trasmissione delle informazioni obbligatorie anche solo su documento di accompagnamento, anche l’apposizione di alcune informazioni sugli imballaggi che avvolgono le singole monoporzioni (denominazione di vendita, TMC/scadenza, condizioni
di conservazione o utilizzo e responsabile delle informazioni sul prodotto).
In entrambi i casi da ultimo considerati (art. 8.7 e art. 8.8), le informazioni da trasmettere agli ospedali obbligatoriamente ai sensi del regolamento potrebbero rimanere sui documenti commerciali e, salvo diverso accordo di carattere commerciale (ad esempio, capitolati), sarà poi il singolo ospedale a dover correttamente fornire ai degenti/consumatori le relative informazioni, ivi comprese quelle concernenti la presenza di allergeni, conformemente a quanto di recente stabilito dalla circolare del Ministero della Salute del 6 febbraio u.s.

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