La presenza di latte bovino in una mozzarella di bufala può configurare la fattispecie materiale del delitto di frode in commercio, sanzionato dal codice penale all’articolo 515.
A meno che il latte bovino sia residuato solo in tracce, a causa di contaminazione accidentale che potrebbe avere luogo nella linea produttiva (ad esempio, cisterna del trasporto latte condivisa per la raccolta, vasche e lattodotti). Ma di sole tracce di (Dna) latte bovino, deve trattarsi, altrimenti è appunto configurabile il delitto di cui sopra.
Giova ricordare, al proposito, che il metodo ufficiale per il riconoscimento e dosaggio del siero di latte vaccino nel latte di bufala e nei formaggi prodotti con l’impiego totale o parziale di latte di bufala (mediante RP-HPLC delle sieroproteine specifiche) è stato approvato in Italia con decreto ministeriale del 10 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1996.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo