Il quesito trova risposta nella circolare 9 aprile 2003, n. 1, del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, relativa ad «ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/00, Titolo II – Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine».
In tale circolare, si evidenziano determinati aspetti critici, per quanto concerne la rintracciabilità, rilevati presso i laboratori di sezionamento delle carni bovine, tra cui:
• carenza di registrazione dei numeri identificativi degli animali o dei lotti in uscita, che non consente una soddisfacente correlazione con i corrispondenti numeri in entrata;
• carenza d’informazione e di rintracciabilità;
• immagazzinamento di carcasse e mezzane senza etichetta originaria e/o di carne già tagliata priva di idoneo riferimento ricollegabile all’etichetta originaria.
Appare pertanto corretto e non contestabile il comportamento del veterinario ufficiale, che non ha permesso l’inizio delle lavorazioni delle carni prima di essere in possesso della documentazione mancante inerente alle informazioni di tracciabilità delle stesse.
