La risposta al primo quesito trova riscontro nell’allegato I del regolamento (CE) 853/2004, dove, al punto 1.1. e al punto 1.11, viene affermato che le frattaglie sono carni fresche. Per quanto riguarda, invece, le informazioni da dare al consumatore, per i prestomaci non si deve riportare quanto previsto dal regolamento (CE) 1760/2000. Quando la trippa cotta è un ingrediente, deve essere riportata tal quale in etichetta.

PFAS, l’affidabilità delle analisi parte dalla strumentazione
La scelta della colonna LC più adatta è fondamentale per centrare l’obiettivo